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si alla pubblicazione dei risultati nell’albo pubblicità legale del sito web scolastico

In concreto:

l’esame di stato è pubblico pertanto l’esito deve essere pubblico anche con i risultati di voto, mentre prima dell’esame di stato si deve mettere solo ammesso, non ammesso, mentre per i voti delle classi intermedie si usa il registro.

La pubblicazione degli esiti scolastici è possibile e deve essere fatta sull’albo pubblicità on line del sito web della scuola, ovviamente ha valore sul sito .edu.it.

La pubblicazione degli stessi su cartelloni o su carta non assolve l’obbligo di legge, anzi è nettamente in contrasto con la legge 82 – 2005 ed il dmi 129 del 2018.

in particolare poi ricordiamo che:

La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l’obiettivo di modernizzare l’azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti informatici  riconosce l’effetto di pubblicità legale agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
All’art. 32, comma 1, la legge 69/2009 dispone che “a far data dal 1 gennaio 2010 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione sui propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati”E’ tuttavia garantita l’efficacia legale della pubblicazione a mezzo degli spazi e forme tradizionali dell’Albo pretorio sino al 31 dicembre 2010.
Il comma 5 (come modificato dall’art.2 del D.L. 30.12.2009 n.194– cd. Decreto Mille proroghe- convertito, con modificazioni, dalla L. 26.2.2010 n.25) dello stesso art. 32 rimanda, per la piena efficacia sostitutiva della pubblicità legale su Internet rispetto all’affissione all’albo cartaceo, al termine del 1 gennaio 2011 a decorrere dal quale

  “le pubblicità effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale”.

“I voti scolastici ed in genere ogni dato relativo agli esiti del processo di istruzione non sono dati  sensibili, soggetti a speciali tutele” (Newsletter Garante 12 – 8.6.2000), pertanto la loro pubblicazione non costituisce affatto una violazione di quel diritto alla riservatezza, sancito nell’art. 2 comma 1 del “Regolamento europeo protezione dei dati personali” 679/2016 e nello specifico nell’art.2, comma 2 del D.P.R. n.249 del 1998, “Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; in questo caso il diritto alla riservatezza verrebbe superato dal principio di trasparenza e dalle “essenziali esigenze di controllo sociale e professionale che dipendono proprio dalla conoscibilità delle valutazioni finali” . 

Nessun offesa alla dignità dell’interessato e nessuna invasione nella sua sfera intima.

Si suggerisce comunque di rendere pubblico solo l’esito finale.

In concreto:

l’esame di stato è pubblico pertanto l’esito deve essere pubblico anche con i risultati di voto, mentre prima dell’esame di stato si deve mettere solo ammesso, non ammesso.

 

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