newsprivacy

indicazioni del garante sull’utilizzo delle piattaforme di didattica on line

siamo lieti di mettere a disposizione la segnalazione del garante rispetto all’oggetto e altrettanto notiamo che quanto da noi segnalato viene confermato ed infatti:

il consenso non è necessario

l’informativa è obbligatoria

valutazione di impatto è necessaria qualora la piattaforma presenti ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti, quindi a carico del titolare la valutazione delle caratteristiche della piattaforma/e utilizzata/e.

contrattualizzazione attività: obbligatoria, infatti se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell’università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E’ il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola. Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che eroghino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, geolocalizzazione e social login).

in effetti è quanto avevamo già indicato con l’unica nota sul consenso dove avevamo detto di, prudentemente, chiedere la spunta per presa visione.

 

GarantePrivacy-9302778-30.03.2020.pdf

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