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fotografie e video a scuola: attività istituzionale

Considerato che:

  • RGDP art. 6: Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: [tra le quali n.d.r] e) “il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento”;

  • corso MIUR pag. 24: “Per quanto concerne la PA, la base legittimante il trattamento deve essere individuata non nel consenso dell’interessato ma nell’adempimento di un obbligo legale, o nell’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri, di cui è investita la P.A., la quale agisce sulla base di leggi o regolamenti. Ciò si traduce, in pratica, nella non necessità per la PA di acquisire il consenso da parte dell’interessato qualora i dati siano raccolti e trattati per finalità istituzionali. D’altronde, anche il Codice della Privacy, all’art. 18, comma 4, prevede una norma analoga, e legittima il trattamento dei dati a prescindere dal consenso dell’interessato.”;

  • Corso MIUR pag. 42 “Ogni qual volta risulti necessario pubblicare (nel sito della scuola n.d.r.) dati personali (anche se comuni) si dovrebbe imprescindibilmente: A. Accertare il fondamento normativo (legge o regolamento); e, B. Rispettare i principi di minimizzazione dei dati, limitazione della conservazione e protezione dei dati per impostazione predefinita – privacy by default”;

  • linee guida del Garante per la protezione dei dati personali “La trasparenza sui siti web della PA” pag. 14: “la diffusione di dati personali – ossia “il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione”– da parte dei “soggetti pubblici” è ammessa unicamente quando la stessa è prevista da una specifica norma di legge o di regolamento. Pertanto, in relazione all’operazione di diffusione, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali informazioni, atti e documenti amministrativi contenenti dati personali, verifichino che la normativa in materia di trasparenza preveda tale obbligo”.

possiamo affermare:

  • la scuola tratta i dati personali in forza di legge o regolamento e non è tenuta a richiedere il consenso. Cioè a dire: la scuola tratta i dati personali (degli studenti) perché è tenuta a farlo e lo fa anche se famiglia è contraria al trattamento!

  • la pubblicazione delle fotografie degli studenti può avvenire solo per motivi istituzionali (senza la richiesta di consenso).

Ma quale può essere il motivo istituzionale che autorizza la scuola a pubblicare le fotografie? lo stesso garante ha affermato che la condotta del MIUR è corretta trattandosi di immagini diffuse per motivi istituzionali e che anche le scuole per motivi istituzionali possono pubblicare le fotografie degli studenti senza la richiesta di consenso.

Il Garante ha sostenuto che non è possibile individuare una norma di carattere generale ma che le pubblicazioni vanno considerate caso per caso onde evitare l’eventuale trattamento eccedente.

Ha convenuto il Garante che per attribuire il carattere istituzionale alla pubblicazione delle fotografie nel sito web della scuola è, ad esempio, sufficiente indicarlo nel PTOF della scuola.

Quindi è opportuno:

Pubblicazione delle fotografie degli studenti per fini istituzionali.

La richiesta del consenso non è dovuta giacché la pubblicazione avviene per finalità istituzionali in forza di legge o di regolamento. Occorre però individuare il provvedimento che disponga o autorizzi la pubblicazione delle fotografie degli studenti.

Non essendoci un provvedimento di carattere generale che autorizzi o disponga la pubblicazione delle fotografie degli studenti la scuola potrebbe ricondurre la pubblicazione in un ambito istituzionale almeno nei seguenti modi:

  • dimostrando che la pubblicazione delle fotografie o video è indispensabile per la valenza di uno o più progetti didattici. A tale scopo occorre descrivere nel PTOF, meglio se singolarmente per ogni progetto coinvolto, i motivi didattici che rendono necessaria la pubblicazione delle fotografie;

  • approvando un regolamento che individui i contesti istituzionali in cui sia lecita la pubblicazione delle fotografie o video in cui sono riconoscibili gli studenti (il regolamento e la delibera di approvazione del Consiglio di Istituto dovranno, come d’uso, essere pubblicate all’albo della scuola).

Pubblicazione delle fotografie degli studenti per fini NON istituzionali.

Si ritiene che nel sito web istituzionale della scuola, così come comunicato all’IPS-Indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it), non sia possibile pubblicare fotografie o video degli studenti per fini NON istituzionali neppure con il consenso degli interessati.

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